1. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
«g-bis) le spese sostenute per l'installazione nelle unità abitative o negli immobili destinati ad usi diversi degli apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari di cui all'articolo 107, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a condizione che siano rispettate le disposizioni del medesimo articolo 107, comma 3, e che i medesimi apparecchi incrementino la produzione di energia da fonti rinnovabili».