Art. 4.
(Agevolazione fiscale).

      1. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al

 

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decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente detrazioni per oneri, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

          «g-bis) le spese sostenute per l'installazione nelle unità abitative o negli immobili destinati ad usi diversi degli apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari di cui all'articolo 107, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a condizione che siano rispettate le disposizioni del medesimo articolo 107, comma 3, e che i medesimi apparecchi incrementino la produzione di energia da fonti rinnovabili».